Previdenza LPP

Rendite LPP per superstiti e d'invalidità: adeguamento al rincaro dal 1° gennaio 2027

ERUNNA SA ·

Il 22.10.2026 la Confederazione ha comunicato che le rendite per i superstiti e d'invalidità della previdenza professionale obbligatoria saranno adeguate all'evoluzione dei prezzi con effetto dal 1° gennaio 2027. Il tema riguarda in primo luogo gli istituti di previdenza e i beneficiari di rendita, ma anche una PMI farebbe bene a sapere cosa cambia e cosa chiedere al proprio istituto.

Quali rendite sono interessate e di quanto aumentano

Le rendite per superstiti e d'invalidità del regime obbligatorio del secondo pilastro (LPP) devono essere adeguate periodicamente all'indice dei prezzi al consumo fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Il primo adeguamento avviene dopo tre anni di decorrenza della rendita. Quelli successivi sono abbinati all'adeguamento delle rendite AVS e hanno luogo, di regola, ogni due anni.

Poiché nel 2027 le rendite AVS saranno adeguate, dal 1° gennaio 2027 aumentano tre gruppi di rendite:

  • rendite il cui diritto è nato nel 2023: primo adeguamento, con un tasso del 2.1 %;
  • rendite adeguate per la prima volta il 1° gennaio 2026: adeguamento dopo un anno, con un tasso dell'1.0 %;
  • rendite adeguate l'ultima volta il 1° gennaio 2025: adeguamento dopo due anni, con un tasso dell'1.2 %.

Come vengono calcolati i tassi

Il tasso si ottiene confrontando l'indice dei prezzi al consumo di settembre 2026 (101.4737) con quello del mese di riferimento, con base dicembre 2025 = 100. Per il primo adeguamento delle rendite nate nel 2023 si usa settembre 2023 (99.4159). Per le rendite già adeguate si usano settembre 2025 (100.4789) oppure settembre 2024 (100.2539).

Si tratta quindi di un adeguamento legato all'evoluzione dei prezzi, non di una decisione discrezionale dell'istituto di previdenza.

Rendite sovraobbligatorie: nessun obbligo di adeguamento

Per la parte di rendita che supera il minimo legale LPP non esiste un obbligo di compensare il rincaro. Lo stesso vale per le rendite per cui la LPP non prevede una compensazione periodica. Queste rendite sono adeguate nei limiti delle possibilità finanziarie dell'istituto di previdenza.

L'organo supremo dell'istituto decide di anno in anno se e in quale misura procedere (art. 36 cpv. 2 LPP). Le decisioni sono commentate nel conto annuale o nel rapporto annuale dell'istituto.

Cosa significa in pratica per una PMI

Il comunicato si rivolge agli istituti di previdenza e non descrive nuovi obblighi diretti per i datori di lavoro. Non fornisce nemmeno indicazioni su eventuali effetti sui contributi o sui premi: per questo conviene chiedere direttamente all'istituto di previdenza a cui è affiliata l'azienda se e come l'adeguamento influirà sui costi.

Chi gestisce una cassa pensione propria o partecipa a un organo paritetico dovrebbe verificare che le rendite interessate siano state individuate correttamente per anno di decorrenza. Se l'azienda ha ex collaboratori che percepiscono rendite d'invalidità o per superstiti, può essere utile sapere che l'aumento è previsto per legge nel regime obbligatorio, mentre per la parte sovraobbligatoria dipende dalle decisioni dell'istituto.

Cosa tenere d'occhio

Prima del 1° gennaio 2027 vale la pena controllare alcuni punti:

  • la comunicazione dell'istituto di previdenza sull'attuazione dell'adeguamento;
  • il regolamento di previdenza, per capire come tratta la parte sovraobbligatoria;
  • il conto o il rapporto annuale, dove l'istituto spiega le proprie decisioni sull'adeguamento;
  • la pianificazione dei costi del personale, se l'istituto segnala ricadute sui premi.

Domande frequenti

Da quando si applicano i nuovi tassi?

Con effetto dal 1° gennaio 2027, secondo il comunicato del 22.10.2026.

Quali sono i tassi di adeguamento?

2.1 % per le rendite il cui diritto è nato nel 2023, 1.0 % per quelle adeguate per la prima volta il 1° gennaio 2026 e 1.2 % per quelle adeguate l'ultima volta il 1° gennaio 2025.

Anche la parte sovraobbligatoria della rendita viene adeguata?

Non obbligatoriamente. Per la parte che supera il minimo legale decide ogni anno l'organo supremo dell'istituto di previdenza, nei limiti delle sue possibilità finanziarie.

Fonte: Comunicato della Confederazione – Previdenza professionale: adeguamento delle rendite per i superstiti e d’invalidità all’evoluzione dei prezzi con effetto dal 1° gennaio 2027